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Proteggi il valore del tuo Immobile con una Manutenzione Annuale delle Coperture

Proteggi il valore del tuo Immobile con una Manutenzione Annuale delle Coperture.

Nella tua azienda o nel tuo condominio hai visto svariate volte quanto sia fondamentale mantenere la struttura in buone condizioni. Una delle aree spesso trascurate ma cruciali è la manutenzione delle coperture. General Multiservice, con sede a Cagliari, può garantire al tuo immobile una duratura protezione per preservarne il valore. Ecco come.

Nella tua azienda o nel tuo condominio hai visto svariate volte quanto sia fondamentale mantenere la struttura in buone condizioni. Una delle aree spesso trascurate ma cruciali è la manutenzione delle coperture. General Multiservice, con sede a Cagliari, può garantire al tuo immobile una duratura protezione per preservarne il valore. Ecco come.

Perché la Manutenzione delle Coperture è Cruciale

Le coperture sono l'elemento difensivo principale di qualsiasi edificio. Esse proteggono l'immobile da pioggia, vento, grandine, neve e altri agenti atmosferici. In Sardegna il grande caldo, il vento e l’umidità sono ad esempio fattori determinanti. Nel corso del tempo, l'esposizione costante a questi elementi può causare danni che potrebbero sfociare in costose riparazioni straordinarie. Ecco perché una manutenzione regolare è essenziale.

General Multiservice: Esperti Certificati a Cagliari

La nostra squadra di professionisti certificati è specializzata in ristrutturazioni ed impermeabilizzazioni. Con anni di esperienza nel settore, siamo in grado di identificare e risolvere tempestivamente qualsiasi problema legato alle coperture. Utilizziamo solo materiali di alta qualità e tecniche all'avanguardia per garantire risultati durevoli e affidabili.

I Vantaggi di una Manutenzione Annuale

1. **Prevenzione dei Danni**: Identificare e risolvere piccoli problemi prima che si trasformino in costosi guasti è il modo migliore per risparmiare denaro a lungo termine.

2. **Aumento della Durata delle Coperture**: Una manutenzione regolare prolungherà la vita utile del tuo tetto e delle tue coperture.

3. **Miglioramento dell'Efficienza Energetica**: Coperture in buone condizioni isolano meglio l'edificio, riducendo i costi energetici.

4. **Preservazione dell'Estetica**: Un tetto ben tenuto contribuisce all'aspetto generale dell'edificio.

Pianifica il Tuo Sopralluogo Gratuito

General Multiservice è a disposizione per pianificare un sopralluogo gratuito nella tua struttura. I nostri esperti valuteranno lo stato delle coperture e forniranno consigli professionali su come mantenerle in ottime condizioni. Non aspettare che piccoli problemi diventino grandi e costosi! Contattaci oggi stesso per garantire che il tuo immobile rimanga protetto e in ottime condizioni.

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Rifacimento Tetto Condominiale: Guida Completa e Consigli Pratici

Ogni 30 o 40 anni, il tetto di un condominio richiede un intervento di rifacimento. Questa operazione è fondamentale per la manutenzione a lungo termine dell'edificio, ma può anche causare alcune controversie tra i condomini.

Tutto ciò che Devi Sapere sul Rifacimento del Tetto del Tuo Condominio

Ogni 30 o 40 anni, il tetto di un condominio richiede un intervento di rifacimento. Questa operazione è fondamentale per la manutenzione a lungo termine dell'edificio, ma può anche causare alcune controversie tra i condomini. In questo articolo, esploreremo i dettagli cruciali riguardanti il rifacimento del tetto condominiale, compreso chi è responsabile dei costi e quali passaggi legali sono necessari.

Chi Deve Sostenere i Costi del Rifacimento del Tetto Condominiale?

Secondo l'art. 1117 del Codice Civile, il tetto di un condominio è considerato una parte comune. Di conseguenza, le spese per il rifacimento devono essere equamente ripartite tra tutti i condomini, in proporzione alla loro quota di proprietà. Questo perché il tetto protegge l'intero edificio dagli agenti atmosferici, beneficiando quindi tutti i condomini, indipendentemente dall'appartamento di residenza.

Tuttavia, se ci sono mansarde abitabili con uso esclusivo del sottotetto, il proprietario di questa mansarda è tenuto a coprire interamente i costi di manutenzione, riparazione e coibentazione del tetto condominiale.

Normativa e Procedura per il Rifacimento del Tetto Condominiale

Per avviare i lavori di rifacimento del tetto condominiale, è fondamentale seguire una procedura ben precisa. La normativa richiede che tali interventi siano deliberati dall'assemblea condominiale e che vengano affidati a una ditta specializzata in grado di rilasciare una certificazione a lavori ultimati. Successivamente, è obbligatorio presentare la Cil (Comunicazione di Inizio Lavori) o la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) all'ufficio competente, come stabilito da un professionista designato dal condominio stesso.

Non dimenticare che queste pratiche sono necessarie non solo a livello autorizzativo, ma anche per poter accedere a eventuali detrazioni fiscali.

Quando il Rifacimento del Tetto Condominiale Diventa Obbligatorio

Nonostante il costo e l'impegno logistico, in alcuni casi il rifacimento del tetto condominiale è obbligatorio. Questo accade, ad esempio, in presenza di infiltrazioni d'acqua o quando è necessario migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, con una migliore coibentazione che porta a un risparmio sui consumi energetici.

Quanto Costa Rifare il Tetto del Tuo Condominio?

Calcolare una spesa indicativa per il rifacimento del tetto condominiale richiede attenzione ai dettagli. Oltre ai lavori stessi, occorre considerare i costi burocratici, di progettazione e di allestimento ponteggi. In media, i ponteggi si aggirano intorno ai 20-25 euro al metro quadrato. Per quanto riguarda il rifacimento effettivo del tetto, l'isolamento comporta circa 100 euro al metro quadrato, mentre la coibentazione può arrivare a 200-250 euro al metro quadrato. Tuttavia, questi sono solo prezzi base e possono variare in base alla zona e alle condizioni del mercato.

Affidati a General Multiservice per un Rifacimento del Tetto Sicuro e Certificato

Se il tuo condominio necessita di un rifacimento del tetto, affidati a General Multiservice. Dispongono di professionisti certificati e competenti per gestire ogni aspetto dell'operazione. Contattali ora per una consulenza gratuita e assicura al tuo condominio la migliore cura possibile.

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Bonus fiscale ristrutturazione: 50% di sconto sulle tasse in 10 anni

Bonus fiscale ristrutturazione: 50% di sconto sulle tasse in 10 annni.

Il Bonus Ristrutturazione 2023 è un incentivo fiscale disponibile per chi effettua lavori edilizi in un edificio ad uso abitativo. Consiste in una detrazione del 50% sull'IRPEF, fino a un massimo di 96.000 euro di spesa, per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria. Questa detrazione si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 e viene ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Il Bonus Ristrutturazione 2023 è un incentivo fiscale disponibile per chi effettua lavori edilizi in un edificio ad uso abitativo. Consiste in una detrazione del 50% sull'IRPEF, fino a un massimo di 96.000 euro di spesa, per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria. Questa detrazione si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 e viene ripartita in 10 rate annuali di uguale importo.

Chi può richiedere il Bonus sono i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia. Questi includono proprietari, titolari di diritti reali di godimento, inquilini, soci di cooperative, imprenditori individuali e altre categorie specifiche. Anche familiari conviventi e conviventi more uxorio in determinate situazioni possono accedere alla detrazione.

I lavori ammessi includono interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni degli edifici condominiali. Sono previste agevolazioni anche per interventi come la realizzazione di autorimesse, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la bonifica dall'amianto e altre categorie.

Tuttavia, non sono agevolabili le spese relative all'acquisto di strumenti o apparecchiature, ad esempio telefoni o computer, che non sono direttamente legate ai lavori edilizi.

Per quanto riguarda la modalità di pagamento, è importante utilizzare un bonifico bancario o postale parlante, specificando la causale relativa ai lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dalla legge.

È anche possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta, ma con alcune limitazioni e regole specifiche che devono essere rispettate.

Infine, è importante tenere presente che alcune modifiche normative possono influenzare l'applicazione del Bonus Ristrutturazione, quindi è consigliabile informarsi sulle ultime disposizioni legali in vigore.

Per poterci parlare del tuo progetto di ristrutturazione e renderlo realtà quanto prima, scrivi per un consulto gratuito andando alla nostra pagina contatti, ti contatterà direttamente uno dei nostri Responsabili Operativi sul campo.

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Cos’è il DUVRI?

DUVRI è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e contiene le modalità di gestione delle interferenze lavorative tra più aziende o lavoratori autonomi all’interno di uno stesso luogo di lavoro. Attraverso questo documento le aziende e i lavoratori autonomi coinvolti riusciranno a svolgere i loro lavoro in sicurezza, riducendo al minimo la probabilità di danneggiarsi a vicenda e quindi di causare tra loro incidenti.

DUVRI cosa è

DUVRI è l’acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e contiene le modalità di gestione delle interferenze lavorative tra più aziende o lavoratori autonomi all’interno di uno stesso luogo di lavoro. Attraverso questo documento le aziende e i lavoratori autonomi coinvolti riusciranno a svolgere i loro lavoro in sicurezza, riducendo al minimo la probabilità di danneggiarsi a vicenda e quindi di causare tra loro incidenti.

Dove si parla del DUVRI?

Il riferimento più importante è il Decreto Legislativo 81/08, chiamato anche Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, all’art 26.

Quando è obbligatorio?

Il DUVRI è obbligatorio quando un’azienda affida in appalto, all’interno dei suoi luoghi, delle opere a una o più imprese o lavoratori autonomi, a patto che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgono queste opere in appalto.

Cosa si intende per disponibilità giuridica?

Avere la disponibilità giuridica di un luogo per un’azienda committente significa che ha il potere di utilizzare in modo pieno e immediato quei luoghi, anche se non ne è il proprietario; di conseguenza, in quei luoghi, avrà anche la possibilità di svolgere gli adempimenti stabiliti dalla legge.

Quando NON è obbligatorio?

  • Quando le opere sono solo di natura intellettuale o di semplice fornitura di materiali o attrezzature

  • Quando i lavori o i servizi non durano più di 5 uomini-giorno, a patto che non prevedano rischi elevati

Cosa sono gli uomini-giorno?

È il modo di misurare l’entità dei lavori in materia di sicurezza sul lavoro. Per calcolarli, basta moltiplicare il numero di giorni lavorativi con il numero medio dei lavoratori che saranno impiegati in quelle opere. Nel nostro caso, 5 uomini-giorno possono equivalere a 5 lavoratori che lavorano per 1 giorno oppure 1 lavoratore che lavora per 5 giorni.

Nel caso del DUVRI, il calcolo è riferito ad un anno dalla data di inizio lavori. In altri casi, come quando si parla di cantieri, è riferito all’entità complessiva delle opere.

Quali sono i lavori che prevedono rischi elevati?

  • Rischio incendio elevato, secondo il DM 10 marzo 1998

  • Lavori in ambienti confinati, secondo il DPR 177 del 2011

  • Presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive

  • Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

  • Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.

  • Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

  • Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

  • Lavori in prossimità di linee elettriche aree 3 a conduttori nudi in tensione.

  • Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

  • Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

  • Lavori subacquei con respiratori.

  • Lavori in cassoni ad aria compressa.

  • Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

  • Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Chi lo deve redigere?

Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di lavoro dell’azienda committente, ma gli altri Datori di lavoro coinvolti hanno l’obbligo di collaborare.

In quali casi devi redigere il DUVRI nei cantieri edili?

Prima di tutto devono esistere le condizioni che abbiamo visto prima valide per tutti i DUVRI. Poi, in riferimento ai cantieri, il DUVRI si redige quando opera una sola impresa esecutrice + uno o più lavoratori autonomi e/o imprese di servizi non esecutrici.

Quando invece nello stesso cantiere operano più imprese esecutrici, per semplificare, possiamo dire che il DUVRI è sostituito da un altro documento che gestisce le interferenze chiamato PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

In riferimento ai cantieri, comunque, possono sorgere molti casi diversi e particolari che è impossibile spiegare in due parole. Per questo abbiamo organizzato un corso che spiega nel dettaglio quali sono e come gestirli in modo semplice ma efficace.

Che differenza c’è tra un DUVRI e una Procedura di Fornitura di Materiale?

Entrambi sono strumenti per gestire le interferenze, ma la seconda viene utilizzata quando le interferenze riguardano la semplice fornitura di materiale. Infatti, anche quando non c’è obbligo di redazione del DUVRI, rimane l’obbligo per le aziende e lavoratori autonomi di collaborare tra loro e informarsi a vicenda.

Un caso molto comune di Procedura di Fornitura di Materiale è quella per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, regolata da un lettera circolare del Ministero del Lavoro.

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Un B&B a Cagliari che, dopo la sua ristrutturazione, restituisce valore a una bella storia famigliare

Siamo felici che uno dei nostri ultimi cantieri ultimati, quello del At Fourth della Famiglia Marchetti al Poetto di Cagliari, possa finalmente farsi conoscere per la straordinaria storia che può raccontare e per le scelte stilistiche degne di nota della proprietà.

&B At fourth Cagliari

TL;DR

Siamo felici che uno dei nostri ultimi cantieri ultimati, quello del At Fourth della Famiglia Marchetti al Poetto di Cagliari, possa finalmente farsi conoscere per la straordinaria storia che può raccontare e per le scelte stilistiche degne di nota della proprietà.

L’apprezzamento per dimore dall’alto impatto visivo ed emotivo fa sempre un certo effetto a tutto il team di General Multiservice, e questo piccolo gioiello letteralmente a 20 metri dalla spiaggia del Poetto non ha fatto eccezione. Si chiama At Fourth, ed è un B&B delizioso con due camere che richiamano subito alla memoria la storia di una Cagliari del boom degli anni ’60, epoca in cui la residenza fu costruita.

Il desiderio degli host era proprio quello di proseguire la visione storica della residenza, offrendo agli ospiti un’esperienza di vacanza autentica, fuori dal tempo e ricca di fascino grazie agli innumerevoli dettagli sparsi tra le mura, come i pattern delle magnifiche piastrelle (proprio quelle originali), accessori dalle geometrie ricche e l’uso sapiente del legno nei mobili, nei letti e in alcuni accessori.

Questa visione vintage però, per quanto ben contestualizzata nella parte visiva, stilistica e funzionale dell’arredo, non può dirsi ugualmente adeguata nella composizione dell’immobile stesso, soprattutto in vista di un’efficienza energetica sempre più centrale per qualsiasi tipo di attività ricettiva. Ecco dove il nostro intervento si è palesato.

Il bonus più importante? Quello umano.

Non vogliamo narrare questa progetto senza menzionare alcuni degli ostacoli che ci sono stati e che hanno dilatato il tempo necessario a completare la ristrutturazione. Si, perchè per quanto il progetto fosse subito chiaro dal momento dell’inizio dei lavori, la variante impazzita che ha fatto lievitare le tempistiche è stata quella burocratica legata ai Bonus Edilizi. Lungi da noi aprire parentesi in merito all’argomento in sé, c’è un aspetto che ci ha riempito di orgoglio nel sentirlo dalla proprietà stessa, forse perchè per quanto non lo si trovi nelle voci di preventivo per noi ha un valore grande quanto le lavorazioni stesse, ed è questo estratto direttamente dall’host della struttura, Mario Marchetti:

“Non è facile bilanciare la tabella di marcia del proprio progetto con gli ostacoli burocratici che ne minano l’attendibilità della stessa. Devo dire però che avere dal team di General Multiservice un canale sempre aperto anche nei momenti più difficili è stato determinante. La comunicazione costante, unita alla consapevolezza di lavorare con persone che hanno dei valori etici elevati, ci ha aiutato a portare a termine il progetto di ristrutturazione e ora possiamo finalmente concentrarci sulla nostra attività a 360°”
— Mario Marchetti, Host At Fourth B&B

Quali sono stati gli interventi effettuati?

L’evoluzione durante i lavori della Room Air e la sua forma attuale, prontai ospitare gli ospiti.

L’elegante bagno della Room Air.

Il piccolo corridoio interno che collega Room Air al suo bagno. Fun fact: dapprima i due bagni erano collegati in un unico ambiente.

La Room Fire in tutto il suo splendore durante e dopo i lavori, dove è stato installato un nuovo pavimento da cui svetta imponente lo storico camino.

Il bagno della Room Fire dallo smantellamento al suo attuale stato, con grandi piastrelle e una palette colori naturale e piena di energia.

Lo storico corridoio che porta alle camere, ora ricco dei dettagli che rendono questo B&B incastonato nel tempo.

Spesso i dettagli più interessanti sono quelli invisibili, come gli interventi sull’impiantistica.

Il terzo ambiente e il suo bagno dedicato.

Le due camere, protagoniste della struttura, sono state rese completamente indipendenti negli spazi di accesso, ricavando da uno spazio unico due bagni indipendenti e curati nella scelta dei materiali, perfettamente incastonati con il modo retrò. Pertanto, i lavori effettuati sono stati:

  • Rifacimento completo impianti (elettrico, idrico, produzione acqua calda sanitaria, automazioni) con l'attenzione al risparmio energetico e ai parametri stabiliti dall'ENEA;

  • Soluzioni salvaspazio con modifiche tramezzi e aperture vani porta con demolizioni e ricostruzioni;

  • Restauro conservativo di pavimenti, realizzazione parquet, rivestimenti pareti;

  • Rifacimento completo stratigrafia del lastrico solare di copertura;

  • Sistemazione area verde;

Il cliente ha potuto realizzare questi interventi usufruendo degli eco-incentivi statali per opere di ristrutturazione (50%) e riqualificazione energetica globale (65%);

Nella gallery puoi vedere i vari step con cui ogni ambiente ha ripreso forma, anche se ovviamente consigliamo vivamente una visita di persona per conoscere dal vivo ogni dettaglio di questo splendido progetto. Visita il sito della struttura a questo indirizzo: http://www.atfourthbb.com

Se invece hai anche tu un progetto da sviluppare, magari sempre legata ad un tipo di esperienza turistica che preveda il “riportare in vita” alcuni spazi che necessitano un intervento, scegli come contattarci direttamente dalla pagina dedicata (clicca qui) e conoscerai direttamente uno dei nostri Responsabili Operativi sul campo, pronto ad ascoltare il tuo progetto.

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Sai come si risolve la formazione sulla sicurezza? Con un imbuto!

Si, comprendere fino in fondo cosa e quanto sia necessario per la formazione dei tuoi dipendenti può sembrare una sfida troppo ardua. Provare a pensare alla formazione come un imbuto, che parte da concetti generali passando a specializzarsi sempre più, può darti il giusto modo di approcciare a questa fondamentale sfida per il futuro del tuo business.

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Si, comprendere fino in fondo cosa e quanto sia necessario per la formazione dei tuoi dipendenti può sembrare una sfida troppo ardua. Provare a pensare alla formazione come un imbuto, che parte da concetti generali passando a specializzarsi sempre più, può darti il giusto modo di approcciare a questa fondamentale sfida per il futuro del tuo business.


Sai, non c’è bisogno di colpevolizzarti; tantissimi datori di lavoro non riescono a far combaciare la necessità di dover formare i propri dipendenti con lo spauracchio del non aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per il tipo di mansione svolta.

Fermo restando che mi occupo di questo per tante realtà come la tua (dove progetto l’intero processo di formazione dei dipendenti senza che tu ne possa diventar matto nel frattempo), ti spiego come puoi anche tu entrare nel concetto di formazione completa su salute e sicurezza sul lavoro…..senza diventarne matto!


E imbuto sia.

Senza eccedere in disegni e schemi per questo, il concetto di funzionamento dell’imbuto lo sai: prendo un contenuto ampio e comprendente elementi non necessari per arrivare a filtrare le parti più importanti e concentrarsi unicamente su quello.

Ecco allora qual è il problema della tua formazione (e la Corte di Cassazione, ahinoi, lo sa bene): non basta più aver formato i tuoi dipendenti con un corso di formazione generale e un corso di formazione specifica, affiancato ogni tanto da qualche approfondimento legato ad attrezzature che richiedono un qualche tipo di “patentino”, serve stringere l’imbuto.

Ma come, mi vuoi dire che la formazione di settore che abbiamo fatto non mi tutela completamente?

Purtroppo no. La realtà dei fatti è che una formazione di settore può risultare sempre una formazione generica, comune, finché forma e prepara su rischi generici del settore, non focalizzandosi su quanto serve per la TUA realtà.

Ecco allora come dovrebbe essere progettata una formazione sulla sicurezza veramente completa e a prova di reale sicurezza per te e i tuoi dipendenti:

1) Parte larga dell’imbuto: i principi di base della sicurezza, aspetti comuni per tutte le categorie di lavoratori. Questa è chiamata Formazione Generale.

2) L’imbuto si stringe, serve formazione sul tuo settore produttivo. Questa è la Formazione Specifica.

3) Infine, visto che tutto quello che si è imparato sopra non tiene conto della tua azienda, i tuoi macchinari, i rischi legati alla produzione che effettuate e alle singole mansioni che operano nella tua azienda, ci si dedica alla parte finale ed estremamente personalizzata dell’imbuto, perfetta per colmare ogni lacuna lasciata da parte, quella si chiama Formazione Aziendale.

E se a tutto questo unisci anche una doverosa dose di addestramento fatto di prove pratiche e corretti utilizzi di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, ecco che il processo è completo e realmente utile per ciò che conta, la prevenzione dai grandi problemi di sicurezza a cui vai incontro e che, credimi, dobbiamo tenere lontano dalla tua azienda anni luce.

Perdonami la franchezza, però troppo spesso vedo datori di lavoro “accontentarsi” di un processo di formazione standard motivandolo con “poca conoscenza”, “poco tempo” o “semplice” dimenticanza.

Purtroppo le condanne penali per tuoi colleghi accusati di lesioni o omicidio colposo proprio a causa di una formazione insufficiente non sono leggende metropolitane ma tristissime realtà che possiamo evitare immediatamente.

Quando la formazione non diventa più un semplice aggira-burocrazia ma una pratica di salvaguardia della vita umana, lì c’è la vera soddisfazione di poter lavorare ogni giorno sereno con i tuoi collaboratori, quindi non accontentarti.


E se il tuo pensiero è legato al tempo che non hai e agli ostacoli che questa pratica può richiedere, sappi che noi rendiamo questo percorso decisamente agevole sia per te che per il tuo team. Per progettare insieme un processo di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro completo e di veloce esecuzione, puoi contattarmi direttamente qui e raccontarmi del tuo progetto:

sicurezza@generalmultiservice.it


Sull’autore:

Questo articolo è stato redatto da Carlo Pani, Formatore Qualificato SSL n. 982 - Registro Professionale Formatori AiFOS

 
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Ma esiste chi può definire l’esperto….ESPERTO? La risposta che vale (letteralmente) migliaia di Euro (e qualche grana in meno)

Di recente mi sono imbattuto in una situazione che forse ti sarà capitato di vedere, magari anche nella tua azienda. Ho conosciuto un lavoratore, classico uomo di fiducia presente dal giorno 1 (o quasi) dell’azienda venir incaricato dell’addestramento di una folta varietà di lavoratori neo-assunti in diverse aree importantissime, soprattutto in ambito sicurezza; parliamo quindi di utilizzo corretto delle attrezzature, dispositivi di protezione, procedure di lavoro e via discorrendo.

Di recente mi sono imbattuto in una situazione che forse ti sarà capitato di vedere, magari anche nella tua azienda. Ho conosciuto un lavoratore, classico uomo di fiducia presente dal giorno 1 (o quasi) dell’azienda venir incaricato dell’addestramento di una folta varietà di lavoratori neo-assunti in diverse aree importantissime, soprattutto in ambito sicurezza; parliamo quindi di utilizzo corretto delle attrezzature, dispositivi di protezione, procedure di lavoro e via discorrendo.


Sia chiaro, nulla da eccepire sul lavoratore in questione, probabile che la sua esperienza in materia possa davvero essere studiata e applicata in molteplici ambiti del business & safety management di un’azienda (che grande valore hanno, vero?).

C’è qualcosa però che non mi torna, e parlo ovviamente dei rischi a cui puoi andare incontro (e ai costi che questo comporta).


Ho pensato a questo: tu hai un Decreto Legislativo vigente (se vuoi cercarla è l’art.37, comma 5 del Dlgs 81/08) che stabilisce proprio come deve essere garantito l’addestramento delle forze lavoro nello svolgere una mansione.

Questo comma invita il Datore di Lavoro a far effettuare l’addestramento ad una persona esperta. Domanda fatidica: in cosa consiste il suo grado di esperienza? Come si può valutare se sia sufficiente e se quindi può essere utilizzato per addestrare altri?


Spoiler: il solo utilizzo dell’intuito non è una buona arma, sicuramente non in senso economico.

Si, parlando in soldoni: se utilizzassi una persona esperta (a tua valutazione) ma priva di formazione obbligatoria per i lavoratori in materia di sicurezza potrebbe non essere una figura gradita nel caso di un’ispezione o addirittura non sufficiente/idonea in caso di infortunio dell’addestrato. E questo, ahinoi, richiama conseguenze economiche, e nei peggiori casi anche penali, a carico del Datore di Lavoro.

Fare uno step in più può essere la scelta migliore, e voglio darti un suggerimento che sei libero di seguire: parliamo di Certificazioni di competenza professionale.


Te lo spiego in maniera sintetica: un ente imparziale, indipendente e competente nella materia, attesta sotto la propria responsabilità (notare) che una persona è competente per una data professione. “Competente” quindi non significa che ha dei requisiti minimi per svolgere la professione, parliamo di chi i requisiti li supera, chi mostra particolare perizia, dimostrata con un esame di certificazione.

Se vuoi un secondo suggerimento, non è necessario buttarti nella complessità di criteri e iter di certificazione. Puoi utilizzare General Multiservice stessa per aiutarti sia trovare l'ente adatto a certificare le tue competenze che per progettare fino in fondo il corso di addestramento giusto per i tuoi lavoratori con personale certificato (laddove disponibile), così puoi risolvere il problema in maniera sicura e senza rallentamenti.


Quindi, ricapitolando: per quanto brava, non puoi scegliere una persona come addestratore dei tuoi lavoratori solo perché lo fa da tanti anni. Se vuoi avere la certezza di una scelta saggia e responsabile, affidati agli enti di Certificazione.

Non sai da dove iniziare? Posso aiutarti a trovare una soluzione tagliata perfettamente per il tuo ambito lavorativo e la composizione della tua azienda. Sentiti libero di contattarmi qui:

sicurezza@generalmultiservice.it


Sull’autore:

Questo articolo è stato redatto da Carlo Pani, Formatore Qualificato SSL n. 982 - Registro Professionale Formatori AiFOS

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Un appartamento storico a Cagliari vede nuova luce

Recentemente abbiamo consegnato un cantiere nel centro di Cagliari che necessitava di un restauro particolarmente pesante. Il risultato oggi lo rende più luminoso e di conseguenza vivibile per la famiglia che vi abita.

TL;DR

Recentemente abbiamo consegnato un cantiere nel centro di Cagliari che necessitava di un restauro particolarmente pesante. Il risultato oggi lo rende più luminoso e di conseguenza vivibile per la famiglia che vi abita.

Dobbiamo essere sinceri, quando General Multiservice riceve richieste per ristrutturazioni di appartamenti storici che vogliono una nuova vita, ci entusiasmiamo immediatamente, e questo cantiere in Via Carducci non è stato da meno. 

APERTURA SU MURO PORTANTE? SI, DECISAMENTE

Come è possibile vedere dalle immagini scattate a inizio lavori, una delle sfide subito evidenti è stata quella di venire incontro all’esigenza del cliente di dover operare una maggiore apertura nel salotto, utile a rendere l’ambiente più spazioso e luminoso. Piccolo (ma importante) problema: l’apertura andava fatta su un muro portante. 

Presto detto, il team si è subito attivato per una soluzione decisamente efficace, con un taglio speciale che abbiamo fatto effettuare con un macchinario apposito e inserimento in ogni apertura di una doppia trave in ferro, opportunamente rifinita. Il risultato è proprio quello che ci voleva per un living così bello che possa unire i diversi ambienti, come è ben visibile dalla gallery qui sotto.

UNA SERIE DI MIRATI INTERVENTI

La casa ha subito un vero e proprio restyling per poterla rendere adatta ai tempi in cui viene vissuta, senza snaturarne il valore che da decenni esisteva. Pertanto, i lavori effettuati sono stati:

  • Il rifacimento completo degli impianti: idrico, elettrico e condizionamento;

  • Il rifacimento completo di pavimentazione, rivestimenti e rasatura delle pareti

  • Sostituzione delle porte

  • Realizzazione controsoffitti e velette per faretti a LED

Un make-up di quelli estremamente congeniali che restituisce l’immobile con un valore totale decisamente maggiore dopo gli interventi. La cosa ancora più interessante però è la modalità con cui il cliente ha potuto accedere a questa serie così importante di interventi senza compromettere la qualità del lavoro del nostro team; infatti, il committente ha usufruito di una detrazione del 50% con funzione di cessione del credito. Quando si dice “utilizzare al meglio” i bonus a disposizione, vero?

Allora perché non chiudere in bellezza questo resoconto con qualche immagine dell’appartamento così com’è ora, vissuto appieno con la comodità del nuovo comfort.

Per poterci parlare del tuo progetto di ristrutturazione e renderlo realtà quanto prima, scrivi per un consulto gratuito andando alla nostra pagina contatti, ti contatterà direttamente uno dei nostri Responsabili Operativi sul campo.

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Perchè è importante che tu formi adesso i nuovi preposti

La Legge 215/2021 ha modificato la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una delle modifiche più importanti riguarda l’obbligo di individuare il preposto o i preposti (prima era facoltativo se non per poche eccezioni) e di formarli per questo ruolo secondo un Accordo Stato Regioni che dovrà uscire entro giugno.

Tuttavia ci sono valide ragioni giuridiche e tecniche perché tu, Datore di lavoro, provveda subito a far fare la formazione ai tuoi nuovi preposti. Questo articolo spiega queste ragioni.

Perchè è importante che tu formi adesso i nuovi preposti

TL;DR

La Legge 215/2021 ha modificato la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una delle modifiche più importanti riguarda l’obbligo di individuare il preposto o i preposti (prima era facoltativo se non per poche eccezioni) e di formarli per questo ruolo secondo un Accordo Stato Regioni che dovrà uscire entro giugno. 

Tuttavia ci sono valide ragioni giuridiche e tecniche perché tu, Datore di lavoro, provveda subito a far fare la formazione ai tuoi nuovi preposti. Questo articolo spiega queste ragioni. 


La Legge 215/2021 di conversione al D.L. 146/2021, introduce nel Dlgs 81/08 (Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro), tra le altre cose, l’obbligo di individuazione del preposto (subito in vigore) e la sua relativa formazione

Proprio quest’ultimo punto è stato oggetto di interrogativi e dibattiti. Ma partiamo con ordine.


Cosa dice la nuova Norma

Per cominciare, leggiamo quello che indica il nuovo comma 7 dell’art 37 del Dlgs 81/08, così come è stato modificato dalla Legge 215/2021: 

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”( il grassetto è nostro)

Leggiamo quindi cosa indica il comma 2, secondo periodo:

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adotta  un  accordo  nel  quale  provvede  all’accorpamento,  alla rivisitazione  e  alla  modifica  degli  accordi  attuativi  del  presente  decreto  in  materia  di  formazione,  in  modo  da garantire 67 : 

a)  l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

b)  l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi  e  di  aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle  modalità  delle verifiche di  efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”(il grassetto è nostro)

Possiamo a questo punto concludere che la formazione particolare e aggiuntiva del preposto deve essere svolta secondo un Accordo Stato Regioni da adottarsi entro giugno 2022. 

Ora, siccome questo accordo ovviamente non è al momento applicabile, è pensiero comune tra alcuni giuristi che la mancata formazione di un preposto di nuova individuazione non possa essere al momento sanzionata in caso di ispezione in azienda da parte degli organi di vigilanza (ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro). Ovviamente non tutti i giuristi sono giunti a questa conclusione.

Supponiamo però per un attimo di essere tutti concordi con l’interpretazione appena indicata e che, in virtù di questa interpretazione, il Datore di lavoro rimandi la formazione del preposto all’uscita dell’Accordo Stato Regioni di giugno: in tale situazione il Datore di Lavoro può davvero sentirsi al riparo da qualsiasi spiacevole conseguenza? No e per due motivi: quello giuridico e quello tecnico. Vediamoli.

1 - Il motivo Giuridico

La nuova norma giuridica circa la formazione dei preposti

Non dobbiamo dimenticare che la formazione è un’importantissima misura di prevenzione e lo è ancora di più quella del preposto che ha sotto la sua tutela l’incolumità di altri. 

Cosa accadrebbe allora se, a causa della mancata formazione del preposto durante questo “periodo vacante” della norma, quest’ultimo provocasse un infortunio, per esempio esigendo dai lavoratori della sua squadra un comportamento non sicuro o dando delle indicazioni sbagliate? 

Per quanto non ci possa essere una certezza assoluta, visto che ancora non ci risultano casi di questo tipo, sappiamo però che un giudice all’esame del caso potrebbe legittimamente convincersi che una delle cause di quell’infortunio potrebbe essere ricondotta alla scelta gestionale del Datore di lavoro di aspettare prima di procedere alla formazione del preposto, accettando così un rischio che ragionevolmente poteva essere previsto ed evitato, data l’importanza che tanto più oggi hanno per il legislatore la figura del preposto e la formazione.

In tale specifico caso, il Datore di lavoro potrebbe essere condannato dal giudice in virtù di principi giuridici come ad esempio, e non esclusivamente, quello all’art 18, comma 1 lettera z, il quale afferma che il datore di lavoro deve “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro”; oppure quello all’art 15, comma 1, lettera c, il quale stabilisce che nei luoghi di lavoro si devono ridurre al minimo i rischi sulla base delle conoscenze attuali in materia di salute e sicurezza; oppure ancora all’art. 2087 del Codice Civile che, secondo l’affermata interpretazione della Corte di Cassazione, impone al Datore di lavoro l’adozione di tutte le misure prevenzionistiche necessarie in azienda per salvaguardare l’incolumità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche se non espressamente indicate dalla norma

motivi tecnici formazione preposti

Pertanto, la scelta giuridicamente più saggia da fare oggi è quella di provvedere da subito alla formazione aggiuntiva e particolare dei preposti, se non è stato ancora fatto, sulla base dell’ultimo Accordo Stato Regioni pertinente (quello del 21/12/2011). 

A questo proposito, qualche Datore di lavoro potrebbe temere di buttar via del denaro se decidesse di far fare subito la formazione, visto che a giugno dovrà uscire un nuovo Accordo Stato Regioni che potrebbe modificare la formazione dei preposti, obbligando magari il Datore di lavoro a far rifare la formazione. 

Questo timore però non deve esistere perché, ogni volta che viene prevista una modifica normativa sulle modalità della formazione obbligatoria, la formazione svolta prima dell’entrata in vigore di quella modifica viene sempre riconosciuta come valida; non c’è ragione di credere che questa volta sarà diverso da tutte le altre. 

Comunque, oltre a queste considerazioni giuridiche, ci sono anche valide ragioni tecniche per raccomandare da subito la formazione dei preposti. 

2 - Il motivo Tecnico

Sappiamo ormai da tempo che la formazione rende le aziende più efficienti e questo è vero anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D'altronde, come si può pensare di avere nella nostra azienda un’adeguata gestione della sicurezza se al primo vuoto normativo preferiamo percorrere una scorciatoia piuttosto che fare cosa la giusta? Come si può credere che individuare un nuovo preposto senza formazione possa essere tecnicamente accettabile solo perché la norma in questo momento non ne impone l’obbligo? Non sarebbe ora, viste le tragedie sul lavoro a cui abbiamo assistito e non solo di recente, che cominciassimo a capire che la sicurezza non una seccatura imposta alla quale ottemperare con dei pezzi di carta, bensì vite umane di madri e padri, figlie e figli, mogli e mariti che vorrebbero solo rientrare a casa interi dopo il lavoro? 

Fin tanto che non capiremo l’importanza sociale della sicurezza sul lavoro e il valore che deve avere una vita umana, saremo condannati a ripetere gli stessi errori.

In definitiva, possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che rimandare la formazione aggiuntiva e particolare del preposto all’Accordo Stato Regioni di giugno (sperando che venga adottato prima) non è né giuridicamente né tecnicamente consigliabile. 

Caro Datore di lavoro, usa la testa: forma!

AGGIORNAMENTO 17 Febbraio 2022

Nell’articolo che hai appena letto ti abbiamo scritto di come la Legge 215/2021 (Legge di conversione al D.L. 146/2021) avesse apportato delle modifiche al Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) in relazione ai preposti.

A motivo di come è stata scritta la nuova norma, si era creata una piccola spaccatura tra i giuristi: alcuni infatti sostenevano l'obbligo formativo immediato dei preposti senza l'attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni; altri invece sostenevano l'esatto opposto.

Noi, come General Multiservice Academy, abbiamo sempre sostenuto, a motivo di alcune considerazioni giuridiche e tecniche, che la cosa più saggia da fare fosse formare da subito i preposti, preferibilmente con l'ultimo Accordo Stato-Regioni pertinente a disposizione (ASR 21/12/2011).

Ora siamo lieti di informarvi che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non solo ha confermato la nostra posizione ma la resa più forte. Con la circolare 1/2022, l'INL ha indicato che l'obbligo di formazione dei preposti esiste da subito in quanto era già previsto nella precedente formulazione della norma ed era già possibile ottemperarvi con gli strumenti a disposizione (ASR 21/12/2011).
L'INL non ha quindi indicato come motivazioni giuridiche le stesse che avevamo indicato noi (che comunque rimangono ancora valide), bensì ha preferito indicare motivazioni più nette (forte della sua autorevole posizione) che potessero chiudere la questione in modo certo, così che si possa affermare che la formazione immediata dei preposti non sia solo la cosa più saggia (come indicato da noi) ma anche un vero e proprio obbligo.



Una soluzione immediata: il corso dedicato della nostra Academy!

Si, non ci piace lanciarti informazioni utili e non darti l’opportunità di provvedere subito alla formazione di cui necessita la tua azienda. A tal proposito, la nostra Academy è veramente lieta di annunciare date, modalità e costi del nostro corso in videoconferenza completamente dedicato alla formazione aggiuntiva per il preposto.

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Per assistenza e informazioni, siamo sempre a vostra disposizione nella email dedicata: sicurezza@generalmultiservice.it

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Il limite invisibile tra Sicurezza ed Economia

Fino a che punto l’Imprenditore dovrebbe economicamente spingersi per la sicurezza dei suoi dipendenti e dei consumatori? In altre parole, qual è il giusto compromesso tra la sicurezza e i costi aziendali e quindi il legittimo guadagno imprenditoriale?

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Fino a che punto l’Imprenditore dovrebbe economicamente spingersi per la sicurezza dei suoi dipendenti e dei consumatori? In altre parole, qual è il giusto compromesso tra la sicurezza e i costi aziendali e quindi il legittimo guadagno imprenditoriale?


Nei primi anni 2000, una nota serie TV legal americana, mandò in onda una puntata nella quale la Procura Distrettuale (protagonista della serie) incriminava il CEO di una multinazionale del Fast Food per la morte di 5 bambini infettati da Escherichia coli. In sostanza la società, pretendendo maggiori quantità di carne con le stesse tempistiche dal suo fornitore, di fatto aveva obbligato lo stesso, pena la rescissione del contratto, a lavorare la carne trascurando alcune procedure sanitarie e di sicurezza.

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In aula l’amministratore della società ribadì con forza che le misure sanitarie e di sicurezza richieste nella sua filiera erano rigorose ma che comunque dovevano essere proporzionate al legittimo guadagno. La morte di 5 bambini, se pur scioccante, non era indice di gravi mancanze sanitarie, considerando che i bambini serviti ogni mese dalla catena di ristoranti erano circa 25 milioni e che nessun altro, oltre ai famigliari di quei 5 bambini, avesse denunciato episodi analoghi. Il concetto espresso era che non si può raggiungere la Sicurezza Assoluta di ciò che si mangia o si usa e comunque un prodotto costruito con un tale livello così alto di sicurezza non sarebbe vendibile, laddove le logiche di Mercato impongono prezzi accessibili e concorrenziali.

Per corroborare quanto detto, il CEO arrivò a fare l’esempio delle case automobilistiche che potrebbero costruire automobili robuste come carri armati, permettendo a tante vite di salvarsi; ma quante persone potrebbero permettersi auto il cui costo sarebbe pari ad una casa? Concluse dicendo: “L’analisi rischio/beneficio non è indifferenza nei confronti della salute e della sicurezza, ma Gestione Responsabile.”

Parlando tra loro nel proprio ufficio, anche i Procuratori non biasimarono del tutto la logica del CEO, in quanto la Legge americana “non esige dalle aziende misure di sicurezza che la mettano fuori mercato”.

Ovviamente questa Causa era il frutto dell’immaginazione degli autori; tuttavia, solleva una questione che ancora oggi è attuale: qual è giusto limite tra sicurezza ed economia? Quando un rischio si dovrebbe definire accettabile e cioè condiviso anche dal lavoratore e dal consumatore?

 

LA SITUAZIONE FUORI DALL’ITALIA

In alcuni Paesi l’economia ha lo stesso peso della sicurezza. Pensiamo alla Svizzera, nella quale le norme di sicurezza non devono espressamente ridurre al minimo il rischio (come invece vorrebbe l’UE); bensì devono semplicemente essere (cito testualmente) quelle “necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze” (art 82.1 LAINF).

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In Regno Unito la situazione è simile. La legislazione prevede che “ogni datore di lavoro è obbligato a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale per quanto ragionevolmente praticabile(Health and Safety at Work Act, sezione 2, n. 1). Il Regno Unito vinse una sentenza in Corte di Giustizia Europa contro la Commissione Europea proprio su tale questione. (Sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 giugno 2007).

Domanda: un grave infortunio sarebbe accettabile per Svizzera e Regno Unito se le misure previste atte a impedirlo fossero state tutto ciò che era ragionevolmente praticabile ma non il massimo tecnicamente possibile?



LA SITUAZIONE IN ITALIA

Notevolmente diverso è il caso italiano.

Come ben sappiamo sia l’art 2086 del Codice civile, sia l’art 15 del Decreto Legislativo 81/2008, impongono alle aziende il principio del rischio ridotto al minimo tecnicamente possibile.

Nel 2016 la Corte di Cassazione ha alleggerito il principio, stabilendo che, laddove un’azienda possedesse un elevato livello di sicurezza per un dato sistema produttivo, non poteva essere costretta a sostituire nell’immediato quel sistema con uno più sicuro, dovendosi prima procedere ad un’analisi delle risorse e dei tempi (Sentenza Civile 3616/2016).

Tuttavia, la sentenza non ha chiarito cosa si intenda per “elevato livello di sicurezza” che potrebbe non essere il semplice obbligo di Legge, dato che quello è solo un ‘livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali’ (Art 1, comma 1, Dlgs 81/2008). E allora cosa dovrebbe fare, in concreto, un’azienda per raggiungere quell’elevato livello di sicurezza, così che dopo possa pensare a fare un calcolo economico? Dovrebbe adottare un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la norma ISO 45001? Forse, ma non tutte le aziende possono permetterselo; inoltre, l’applicazione della norma ISO 45001 è volontaria e non obbligatoria, anche per il nostro ordinamento giuridico.

Allora l’azienda dovrebbe assumere più personale per i controlli o acquistare sempre macchinari di ultima tecnologia? Forse, ma non tutte le aziende possono permetterselo se vogliono continuare a esistere.

E allora, che fare? La questione non è stata risolta: semplicemente è stata spostata un po' più in là.

 

Mentre questo limite invisibile tra Sicurezza ed Economia ancora continua a sfuggire (e chissà per quanto tempo ancora), noi della General Multiservice srl, abbiamo progettato un sistema per il calcolo di accettabilità del rischio (pubblicato sulla rivista scientifica dell’INAIL Infortuni e Malattie Professionali – Fasciolo 3/2018) che si adatta all’uso in qualsiasi nazione, inclusa l’Italia, indipendentemente da come la legislazione locale disponga.

 

Forse non risolverà definitivamente la questione economico-morale. Ma un piccolo passo in avanti è sempre meglio che rimanere dove siamo.

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I Servizi per la Sicurezza sul Lavoro: quanto dovrebbero costare?

“Ma quanto mi costeresti?”

Questa è forse la domanda più spinosa da fare ad un Consulente della Sicurezza sul lavoro

Eh sì, perché oggi stabilire il giusto prezzo per le prestazioni di questa professione è diventato tanto impegnativo almeno quanto fare il proprio lavoro.

Esagero? Considera alcuni fattori di cui forse non sei ancora a conoscenza e, se sei un collega, rivedi la tua parcella…

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“Ma quanto mi costeresti?”

Questa è forse la domanda più spinosa da fare ad un Consulente della Sicurezza sul lavoro

Eh sì, perché oggi stabilire il giusto prezzo per le prestazioni di questa professione è diventato tanto impegnativo almeno quanto fare il proprio lavoro.

Esagero? Considera alcuni fattori di cui forse non sei ancora a conoscenza e, se sei un collega, rivedi la tua parcella…

Sono passati ormai 26 anni da quando per la prima volta in Italia si è parlato di RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione), e cioè proprio quei Consulenti del Datore di Lavoro che hanno il compito di aiutare l’azienda a valutare e gestire i rischi legati a salute e sicurezza.

Ah, dimenticavo: è una figura OBBLIGATORIA IN OGNI AZIENDA con almeno 1 dipendente, anche se vendi solo vasetti di marmellata…

Da allora sono sorti alcuni riferimenti per calcolare il giusto compenso per le prestazioni professionali, soprattutto dal Consiglio Nazionale o da alcuni Ordini degli Ingegneri, il più recente dei quali risulta del 2004, ben 16 anni fa.

Domanda: questi riferimenti sono ancora attendibili?

Vediamo: da 16 anni a questa parte è cambiato:

1.      il mercato (si pensi alla crisi economica del 2008 e oggi la crisi COVID),

2.      la sicurezza (si pensi al passaggio dal Decreto 626/94 all’81/08)

3.      la professione (si pensi al passaggio dall’Accordo Stato Regioni del 2006 a quello del 2016, per non parlare della giurisprudenza…);

Conclusione: fate voi…

 

Collega professionista: “Ma proprio non esistono dei parametri più aggiornati?”

Imprenditore: “Ecco appunto…andiamo al sodo”

 

In realtà qualcosina si può trovare, con le dovute cautele.

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GLI ULTIMI RIFERIMENTI

Quest’anno UNI e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri hanno prodotto una prassi tecnica registrata come UNI/PdR 87:2020 (liberamente scaricabile sul sito UNI) che non solo indica come dovrebbe operare un buon RSPP, ma calcola pure il numero di giorni occorrenti al professionista per adempiere in modo adeguato ai suoi compiti in funzione della complessità aziendale.

 

Collega professionista: “Si, ma a che mi serve conoscere solo il numero dei giorni se non conosco il parametro monetario?”

Imprenditore: “Si esatto: come faccio a capire se quello sopra è a buon mercato??”

Un attimo, adesso ci arrivo…

L’anno scorso, con la sentenza Civile Ord. Sez. L n. 7172, la Corte di Cassazione ha stabilito, per farla breve, che, da dipendente, un RSPP dovrebbe essere inquadrato contrattualmente come Quadro. Ora, un quadro costa all’impresa che lo assume non meno di 25 €/ora, senza contare i costi accessori come l’aggiornamento professionale, telefonia, assicurazione ecc. Se calcoliamo questi con una percentuale verosimile, ma non esatta, del 5%, arriviamo a 26,25€/ora. Ovviamente se sei una Partita IVA (che brutto appellativo…io preferisco Libero Professionista) questo è il prezzo minimo che dovresti in teoria computare sulla tua parcella.  

E ADESSO FACCIAMO DUE CONTI…

Supponiamo di dover fare un bel preventivo per l’assunzione dell’incarico di RSPP esterno per un’azienda tipografica (cioè a rischio alto) con 10 dipendenti.

Secondo la UNI/PdR 87:2020, per una realtà aziendale come questa, è necessario un impegno annuo di 50 giorni, intendendo questi come lavorativi di 8 ore ciascuno.

Calcolo:

26,25€ x 8 x 50 = 10.500,00 €/anno!!!!

 

Collega professionista: “Magari!”

Imprenditore: “QUAAAAAANTOOOO?!?!”

 

Si lo so, è tanto, soprattutto perché basta fare un piccolo giro di preventivi per rendersi conto che i prezzi sono più bassi, in media, del 70%.

Ma vuoi sapere la cosa bizzarra?

Nel 1996, l’Ordine degli Ingegneri di Catania, sulla base dei parametri indicati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, aveva calcolato che, per l’epoca, il prezzo giusto per le prestazioni da RSPP, proprio in una tipografia con 10 dipendenti, si dovesse aggirare intorno ai 5.999.400 £, più o meno i 6.000,00€ di oggi, se consideriamo il costo della vita odierna.

Morale della favola: gli odierni prezzi di mercato per le prestazioni da RSPP sono più bassi non solo di quanto indicato dalle linee guida di oggi, ma anche da quanto si sarebbe richiesto “agli albori” della nostra professione, quando ancora, per certi versi, la sensibilità per la tematica nel mondo imprenditoriale era meno forte.

 

Collega professionista: “Riflessivo, ma tutto ciò non risolve il problema di fondo.”

Imprenditore: “Si, infatti…grazie per la lezione di Storia. Ma adesso ci vuoi dire quanto ci costeresti?!”

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COME CALCOLARE UN PREZZO RAGIONEVOLE

Come ho detto non è facile stabilire un parametro equo, cioè che tenga conto delle indicazioni più recenti ma anche delle esigenze di una economia che si è dimostrata particolarmente fragile.

In linea di principio, noi della General Multiservice, per calcolare un prezzo congruo alle prestazioni da RSPP esterno erogate secondo la pressi UNI/PdR 87:2020, partiamo da una quotazione di 30 €/ora moltiplicata per il numero di giorni indicati dalla prassi stessa. Successivamente effettuiamo delle riduzioni sulla base del numero dei dipendenti (meno sono, meno paghi) e sulla effettiva disponibilità da parte dell’azienda di nominare un ASPP (una sorta di assistente dell’RSPP) interno all’azienda stessa che svolga alcune mansioni al posto dell’RSPP.

Se anche così il prezzo risultasse troppo elevato per l’impresa, ci proponiamo di erogare un corso di formazione per RSPP rivolto al Datore di Lavoro che quindi andrebbe a svolgere tutto il grosso del lavoro personalmente, lasciando a noi solo delle occasionali consulenze, espressamente richieste, che correggano eventualmente certe dinamiche.

In ogni caso, tutto il lavoro che svolgiamo non sarà mai soggetto ad un ribasso in termini di qualità; piuttosto rinunciamo al lavoro.

 

Adesso che dici? Rivedrai la tua parcella?

Collega professionista: “Grazie, ci penserò su…”

Imprenditore: “Quando parte il prossimo corso per Datori di Lavoro?”

Sull’autore:

Questo articolo è stato redatto da Carlo Pani, Formatore Qualificato SSL n. 98 - Registro Professionale Formatori AiFOS

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Michea Savino Michea Savino

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